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ALIQUOTA I.C.I. AL 6 PER MILLE (Delibera Consiliare n.10/2001)
Regolamento approvato con delibera n. 13 del 26.03.1999
Comunicazione variazione
Regolamento

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE I.C.I. ED EVENTUALI ALLEGATI


Per espressa disposizione del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’I.C.I. del Comune di Miglierina, le variazioni I.C.I. avvenute nel corso dell’anno devono essere oggetto di COMUNICAZIONE secondo le seguenti indicazioni:

1. utilizzare l’apposito modello comunale, avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo;

2. presentarla entro 90 giorni dall’evento (acquisto, cessione o altro) modificativo della situazione impositiva. In caso di SUCCESSIONE relativa a decessi avvenuti dal 25.10.2001, data di entrata in vigore della L. n. 383 del 18.10.2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione. L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia al comune competente per ubicazione degli immobili (Art. 14 Regolamento comunale ICI). Per i decessi avvenuti anteriormente al 25.10.2001 resta fermo l’obbligo di dichiarazione entro il termine di 6 mesi dalla morte, secondo la disciplina precedentemente vigente;

3. consegnarla direttamente presso il Comune oppure presso gli uffici della Direzione Entrate (con rilascio di ricevuta) o inviarla agli stessi per posta, mediante raccomandata semplice indirizzata a: Comune di Miglierina– Direzione Entrate – Servizio I.C.I. – Via Telesio 1;

4. restano immutati i termini previsti per i casi di cui all’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992 (immobili oggetto di procedure fallimentari);

5. la comunicazione di variazione, in presenza di più contitolari soggetti passivi dell’imposta, può essere presentata congiuntamente, purché riporti i dati relativi a tutti i contitolari;

6. sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 504/1992;

7. l’omissione della comunicazione è punita con una sanzione per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo.

Decorsi i termini per la presentazione della comunicazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso l’istituto del “ravvedimento operoso”, presentando la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza dei termini suddetti e provvedendo contestualmente al pagamento della sanzione prevista per l’omissione ridotta ad un ottavo per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto passivo, avendo cura di allegare alla comunicazione la copia della ricevuta del versamento. In caso di più omissioni contestuali da parte dello stesso contribuente, è possibile procedere al pagamento complessivo delle sanzioni dovute con un unico bollettino.

La comunicazione deve essere compilata con cura in ogni sua parte (si prega di scrivere in stampatello) nonchè datata e sottoscritta dal/dagli interessato/i. La mancanza della firma rende la comunicazione irregolare.


Attenzione! Per “valore ai fini I.C.I.” (espresso in € ed arrotondato per eccesso o difetto al secondo decimale – Es: 54,385=54,38 oppure 54,386=54,39), da indicare nel riquadro relativo al fabbricato o al terreno oggetto di comunicazione, si intende:

§ per i fabbricati: la rendita risultante negli atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente al 1997) e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 100 per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1)
- 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di rendita definitiva posseduti da società o imprese)
- 34 per la categoria C/1;
per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva, si deve indicare (eccetto i fabbricati D posseduti da società o imprese) la rendita presunta, cioè quella di immobili similari situati nella stessa zona, sempre rivalutata del 5% e moltiplicata per i coefficienti sopra riportati.

§ per i terreni: il reddito dominicale risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25% e poi moltiplicato per 75.


CASI PRATICI


1) Nel caso in cui sia oggetto di comunicazione un solo immobile, è sufficiente utilizzare il modello principale di comunicazione.


2) Nel caso in cui siano oggetto di comunicazione due o più immobili, dovrà essere utilizzato per il primo immobile il modello principale mentre, dovranno essere allegati tanti modelli supplementari quanti sono gli immobili oggetto di comunicazione (utilizzando quindi un modello supplementare per ciascun immobile). I modelli supplementari dovranno essere presentati congiuntamente al modello principale avendo cura di compilarli in ogni loro parte (è importante ripetere in ogni modello il numero di codice fiscale del contribuente), numerando i modelli progressivamente, come prescritto in calce agli stessi, ed indicando sempre il numero totale di modelli presentati congiuntamente.


3) Nel caso in cui il/gli immobile/i oggetto di comunicazione abbiano un numero di contitolari superiore a quattro, è necessario che i rimanenti contitolari vengano indicati utilizzando un altro modello principale di continuazione rispetto al primo. I modelli utilizzati nel caso in questione devono essere uniti e presentati congiuntamente, compilati in ogni loro parte, numerando i modelli progressivamente, come prescritto in calce agli stessi, ed indicando sempre il numero totale di modelli presentati.


N O T E


(1) QUOTA (%) DI POSSESSO PRECEDENTE/ATTUALE : si tratta della quota di immobile, espresso in percentuale, posseduta dal contribuente prima/dopo l’evento oggetto di comunicazione. Indicare anche gli eventuali decimali (Es.: 33,33%).

(2) INIZIO POSSESSO AI FINI I.C.I. : si intende la data in cui si è verificato l’evento (es. acquisto; costituzione di diritto reale di godimento; altro) che ha generato l’assoggettamento all’imposta.

(3) CESSAZIONE POSSESSO AI FINI I.C.I. : si intende la data in cui si è verificato l’evento (es. vendita; perdita di un diritto reale di godimento; altro) che ha determinato la fine dell’assoggettamento all’imposta.

(4) ACQUISTO : per acquisto si intende qualunque atto attraverso il quale si è entrati in proprietà, usufrutto o in diritto d’uso/abitazione dell’immobile, determinando l’assoggettamento all’imposta. Specificare a fianco gli estremi dell’atto, se disponibili.

(5) VENDITA : per vendita si intende qualunque atto per cui si perde la proprietà, usufrutto o diritto d’uso/abitazione dell’immobile, determinando la fine dell’assoggettamento all’imposta.

(6) ALTRE CAUSE DI VARIAZIONE : si intendono tutte le cause di variazione diverse dalle precedenti. Barrare questa casella, ad esempio, quando un’abitazione acquista o perde il requisito di abitazione principale (vedi anche nota n. 8).

(7) VEDI NOTA n. 1

(8) ABITAZIONE PRINCIPALE : indicare SI se, a seguito dell’evento comunicato, l’immobile ha acquistato o mantiene il requisito dell’abitazione principale; indicare NO se, a seguito dell’evento comunicato, l’immobile ha perso o continua a non avere il requisito dell’abitazione principale (vedi anche note n. 6 e n. 9).

(9) ANNOTAZIONI : utilizzare questo spazio per qualsiasi ulteriore notizia si voglia comunicare. Ad esempio, per indicare la data dalla quale l'abitazione acquista o perde il requisito di abitazione principale (vedi anche note n. 6 e n. 8).

(a cura del Servizio I.C.I. del Comune)