| ALIQUOTA
I.C.I. AL 6 PER MILLE (Delibera Consiliare n.10/2001) |
| Regolamento
approvato con delibera n. 13 del 26.03.1999 |
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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
DI VARIAZIONE I.C.I. ED EVENTUALI ALLEGATI
Per espressa disposizione del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’I.C.I. del Comune di Miglierina, le variazioni I.C.I. avvenute
nel corso dell’anno devono essere oggetto di COMUNICAZIONE secondo
le seguenti indicazioni:
1. utilizzare l’apposito modello comunale,
avendo cura di compilarlo in ogni sua parte e di sottoscriverlo;
2. presentarla entro 90 giorni dall’evento
(acquisto, cessione o altro) modificativo della situazione impositiva.
In caso di SUCCESSIONE relativa a decessi avvenuti dal 25.10.2001,
data di entrata in vigore della L. n. 383 del 18.10.2001, per gli
immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede
ed i legatari non sono obbligati a presentare la comunicazione.
L’ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione
di successione ne trasmette una copia al comune competente per ubicazione
degli immobili (Art. 14 Regolamento comunale ICI). Per i decessi
avvenuti anteriormente al 25.10.2001 resta fermo l’obbligo
di dichiarazione entro il termine di 6 mesi dalla morte, secondo
la disciplina precedentemente vigente;
3. consegnarla direttamente presso il Comune oppure
presso gli uffici della Direzione Entrate (con rilascio di ricevuta)
o inviarla agli stessi per posta, mediante
raccomandata semplice indirizzata a: Comune di Miglierina–
Direzione Entrate – Servizio I.C.I. – Via Telesio 1;
4. restano immutati i termini previsti per i casi
di cui all’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 504/1992 (immobili
oggetto di procedure fallimentari);
5. la comunicazione di variazione, in presenza di
più contitolari soggetti passivi dell’imposta, può
essere presentata congiuntamente, purché riporti i dati relativi
a tutti i contitolari;
6. sono esclusi dall’obbligo di comunicazione
gli immobili esenti dall’imposta ai sensi dell’art.
7 del D. Lgs. n. 504/1992;
7. l’omissione della comunicazione è
punita con una sanzione per ogni unità immobiliare non dichiarata
da ciascun soggetto passivo.
Decorsi i termini per la presentazione della comunicazione,
il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso
l’istituto del “ravvedimento operoso”, presentando
la comunicazione entro il novantesimo giorno successivo alla scadenza
dei termini suddetti e provvedendo contestualmente al pagamento
della sanzione prevista per l’omissione ridotta ad un ottavo
per ogni unità immobiliare non dichiarata da ciascun soggetto
passivo, avendo cura di allegare alla comunicazione la copia della
ricevuta del versamento. In caso di più omissioni contestuali
da parte dello stesso contribuente, è possibile procedere
al pagamento complessivo delle sanzioni dovute con un unico bollettino.
La comunicazione deve essere compilata con cura
in ogni sua parte (si prega di scrivere in stampatello) nonchè
datata e sottoscritta dal/dagli interessato/i. La mancanza della
firma rende la comunicazione irregolare.
Attenzione! Per “valore ai fini I.C.I.” (espresso in
€ ed arrotondato per eccesso o difetto al secondo decimale
– Es: 54,385=54,38 oppure 54,386=54,39), da indicare nel riquadro
relativo al fabbricato o al terreno oggetto di comunicazione, si
intende:
§ per i fabbricati: la rendita risultante negli
atti catastali al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata
del 5% (anche se si tratta di rendita attribuita successivamente
al 1997) e poi moltiplicata per i seguenti coefficienti:
- 100 per le categorie A, B, C (escluse A/10 e C/1)
- 50 per le categorie A/10 e D (eccetto i fabbricati D privi di
rendita definitiva posseduti da società o imprese)
- 34 per la categoria C/1;
per i fabbricati privi di rendita catastale o con rendita non definitiva,
si deve indicare (eccetto i fabbricati D posseduti da società
o imprese) la rendita presunta, cioè quella di immobili similari
situati nella stessa zona, sempre rivalutata del 5% e moltiplicata
per i coefficienti sopra riportati.
§ per i terreni: il reddito dominicale risultante
in Catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, aumentato del 25%
e poi moltiplicato per 75.
CASI PRATICI
1) Nel caso in cui sia oggetto di comunicazione un solo immobile,
è sufficiente utilizzare il modello principale di comunicazione.
2) Nel caso in cui siano oggetto di comunicazione due o più
immobili, dovrà essere utilizzato per il primo immobile il
modello principale mentre, dovranno essere allegati tanti modelli
supplementari quanti sono gli immobili oggetto di comunicazione
(utilizzando quindi un modello supplementare per ciascun immobile).
I modelli supplementari dovranno essere presentati congiuntamente
al modello principale avendo cura di compilarli in ogni loro parte
(è importante ripetere in ogni modello il numero di codice
fiscale del contribuente), numerando i modelli progressivamente,
come prescritto in calce agli stessi, ed indicando sempre il numero
totale di modelli presentati congiuntamente.
3) Nel caso in cui il/gli immobile/i oggetto di comunicazione abbiano
un numero di contitolari superiore a quattro, è necessario
che i rimanenti contitolari vengano indicati utilizzando un altro
modello principale di continuazione rispetto al primo. I modelli
utilizzati nel caso in questione devono essere uniti e presentati
congiuntamente, compilati in ogni loro parte, numerando i modelli
progressivamente, come prescritto in calce agli stessi, ed indicando
sempre il numero totale di modelli presentati.
N O T E
(1) QUOTA (%) DI POSSESSO PRECEDENTE/ATTUALE : si tratta della quota
di immobile, espresso in percentuale, posseduta dal contribuente
prima/dopo l’evento oggetto di comunicazione. Indicare anche
gli eventuali decimali (Es.: 33,33%).
(2) INIZIO POSSESSO
AI FINI I.C.I. : si intende la data in cui si è verificato
l’evento (es. acquisto; costituzione di diritto reale di godimento;
altro) che ha generato l’assoggettamento all’imposta.
(3) CESSAZIONE
POSSESSO AI FINI I.C.I. : si intende la data in cui si è
verificato l’evento (es. vendita; perdita di un diritto reale
di godimento; altro) che ha determinato la fine dell’assoggettamento
all’imposta.
(4) ACQUISTO
: per acquisto si intende qualunque atto attraverso il quale si
è entrati in proprietà, usufrutto o in diritto d’uso/abitazione
dell’immobile, determinando l’assoggettamento all’imposta.
Specificare a fianco gli estremi dell’atto, se disponibili.
(5) VENDITA
: per vendita si intende qualunque atto per cui si perde la proprietà,
usufrutto o diritto d’uso/abitazione dell’immobile,
determinando la fine dell’assoggettamento all’imposta.
(6) ALTRE CAUSE
DI VARIAZIONE : si intendono tutte le cause di variazione diverse
dalle precedenti. Barrare questa casella, ad esempio, quando un’abitazione
acquista o perde il requisito di abitazione principale (vedi anche
nota n. 8).
(7) VEDI NOTA
n. 1
(8) ABITAZIONE
PRINCIPALE : indicare SI se, a seguito dell’evento comunicato,
l’immobile ha acquistato o mantiene il requisito dell’abitazione
principale; indicare NO se, a seguito dell’evento comunicato,
l’immobile ha perso o continua a non avere il requisito dell’abitazione
principale (vedi anche note n. 6 e n. 9).
(9) ANNOTAZIONI
: utilizzare questo spazio per qualsiasi ulteriore notizia si voglia
comunicare. Ad esempio, per indicare la data dalla quale l'abitazione
acquista o perde il requisito di abitazione principale (vedi anche
note n. 6 e n. 8).
(a
cura del Servizio I.C.I. del Comune)
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